Legge 3 agosto 1999 n.265, "Disposizioni in materia di autonomia ed enti locali"Stampa

sindaco col megafonoUn semplice articolo può segnare talvolta il passaggio tra il vecchio e il nuovo: è il caso dell'articolo 12 della legge 265/99, recante in generale modifiche alla notissima 142/90. In questo articolo si stabilisce in modo definitivo l'affermazione del principio della "prossimità" come requisito essenziale per occuparsi della salvaguardia dei cittadini. La prossimità delle istituzioni, in Italia, non può che essere rappresentata dal Sindaco del comune. Ed è proprio a questo nuovo "primo cittadino" che il legislatore affida una responsabilità decisiva per la tutela della persona umana: l'informazione, la consapevolezza, l'avviso della cittadinanza. Ma con l'articolo 12 della 265/99, il legislatore non si limita ad assegnare una competenza. Infatti non solo egli affida tale compito delicatissimo al sindaco, ma chiarisce in modo esplicito che quello di informare la gente sui pericoli non è più un compito dello Stato, che non è più richiesto al Prefetto di sostituire il Governo locale nella protezione della popolazione dai pericoli derivanti dalle calamità. occore infatti ricordare che il dovere di garantire l'informazione alla popolazione, per quasi venti anni era stato uno dei principali compiti affidati al Prefetto dal regolamento di esecuzione della 996/70, il notissimo DPR 66/81 scritto dopo il terremoto della Campania. Conquellanorma lo Stato si era sobbarcato l'onere di garantire la protezione civile, e aveva individuato nel Prefetto il soggetto capace di garantire questo servizio modo uniforme in tutto il Paese. E soltanto in caso di impedimento del Prefetto, il Sindaco, essendo anche lui "Ufficiale di Governo", sostituiva il diretto superiore gerarchico in questa competenza quot;statale". Molta acqua è passata da allora sotto i ponti. E il legislatore ha preso atto che al nuovo sindaco eletto direttamentre dovevano essere senz'altro affidate maggiori responsabilità. Occorre decisamente riconoscere che da un punto di vista ideologico le poche righe dell'articolo 12, da sole, sono sufficienti a chiarire ogni residuo dubbio di natura interpretativa sulle competenze degli enti e degli organi in materia di protezione civile. Eccone il testo:

Art. 12. (Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco)

1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamita' naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n.996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n.66.