D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66, “Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996Stampa

E' questa una delle norme più significative nel repertorio legislativo della protezione civile.
All'indomani del terremoto della Campania - Basilicata del 23 novembre 1980 e delle polemiche che seguirono intorno all'organizzazione dei primi soccorsi, il Governo nazionale dovette riconoscere l'assenza in Italia di una norma specifica che disciplinasse compiutamente il settore dal punto di vista delle competenze e delle azioni da compiere in emergenza. In particolare il legislatore poté rendersi conto che l'unica normativa di protezione civile allora in vigore, la Legge 8 dicembre 1970 n. 996, rinviava la disicplina di dettaglio a un regolamento di esecuzione da emanarsi con DPR entro un anno dall'approvazione della legge stessa. Ed erano già passati 11 anni! Così, in soli tre mesi, con DPR 6 febbraio 1981 n. 66 fu emanato il "Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile."

Sul piano dell'assetto organizzativo del sistema, e su quello delle competenze da assegnare, paradossalmente, il regolamento DPR 66, con una novità non prevista dalla legge originaria, assegnò la gran parte delle funzioni di protezione civile al Prefetto, riducendo ai minimi termini il ruolo del Commissario di Governo, e limitando fortemente tutti gli altri enti territoriali. Si tratta dell'introduzione di un regime normativo e organizzativo che informerà di sé tutti gli anni '80 e '90, e che verrà riformato soltanto al limitare del terzo millennio con il Decreto Bassanini del 1998 e con le modifiche costituzionali del 2001.