Decreto del Presidente della Repubblica 29/07/1982 N. 577Stampa

La riduzione del rischio d’incendio urbano si attua sostanzialmente attraverso la prevenzione incendi, la cui definizione secondo la legislazione italiana è: “la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono promossi, studiati predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azioni intese ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l’ insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze” (Art: 2 del DPR 29 luglio 1982, n. 577).